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Dal 1 gennaio 2025 nuove regole IVA per i contratti di distacco del personale

By Published On: 10/02/2025Categories: Circolari informative, Norme & Tributi

A partire dal 1° gennaio 2025, i distacchi e prestiti di personale sono soggetti all’IVA. La modifica si applica esclusivamente ai contratti stipulati o rinnovati da tale data in poi, superando il precedente regime di esclusione previsto per il mero rimborso dei costi.
Questa novità deriva dalla conversione in legge del Decreto Salva Infrazioni (D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166), che ha introdotto nell’ordinamento italiano l’art. 16-ter, in linea con gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione Europea.
In particolare, la norma abroga l’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, che fino al 31 dicembre 2024 escludeva l’applicazione dell’IVA ai distacchi di personale in caso di semplice rimborso dei costi sostenuti.
Per agevolare il passaggio al nuovo regime, la disciplina si applica unicamente ai contratti stipulati o rinnovati dal 2025, garantendo così una fase di transizione per gli accordi preesistenti.

Nel dettaglio, la norma in esame stabilisce che, dal 2025, saranno soggette a IVA:
– le prestazioni di distacco e prestito di personale in cui esiste un nesso diretto tra la prestazione e il corrispettivo;
– anche i rimborsi senza mark-up, qualora configurino una controprestazione.

La decorrenza della modifica è differita per salvaguardare il legittimo affidamento dei contribuenti, riconosciuto come principio cardine del diritto europeo.
Al riguardo si evidenzia che, come scritto all’interno del dossier del Senato del 6 novembre 2024, la norma tiene conto del principio di certezza del diritto; nel dettaglio:
– sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti in conformità alla normativa nazionale allora vigente;
– la salvaguardia, tuttavia, non si estende agli accertamenti già definitivi.

Le implicazioni pratiche possono essere così riassunte:
1) soggetti interessati:
– i datori di lavoro che distaccano personale (distaccanti);
– i soggetti che beneficiano del distacco (distaccatari);

2) determinazione della base imponibile:
– la base imponibile sarà costituita dall’importo totale del rimborso, inclusi eventuali costi accessori legati al distacco;

3)impatto sul diritto alla detrazione:
– il distaccatario potrà detrarre l’IVA assolta sul distacco, anche in assenza di un mark-up, purché l’operazione rientri nell’ambito della propria attività economica.

Invece, la territorialità IVA segue le disposizioni generali degli artt. 7-ter e 7-septies del D.P.R. n. 633/1972, quindi:
prestazioni B2B: il distacco è rilevante nel luogo in cui il committente soggetto passivo è stabilito ai fini IVA;
prestazioni B2C: per i consumatori finali, l’IVA si applica nel luogo in cui il prestatore è stabilito.

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