A partire dal 1° gennaio 2025, il tasso di interesse legale, stabilito ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile, è ridotto dal 2,5% al 2% annuo, come disposto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2024.
Il tasso di interesse legale viene determinato annualmente dal MEF, considerando il rendimento medio dei titoli di Stato con durata fino a 12 mesi e il tasso di inflazione dell’anno precedente.
Principali conseguenze sul piano fiscale e contributivo.
In relazione al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, è importante precisare che il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis. Pertanto, è quindi pari al 2,5% fino al 31 dicembre 2024 e al 2% dal 1° gennaio 2025 fino al giorno di versamento compreso.
La nuova misura del tasso legale rileva, inoltre, per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
– ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR);
– agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 comma 5 del TUIR).

Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso del 2% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a vita.

Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.
Effetti sul versante contributivo
Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare informativa allegata.