La bozza di legge delega di riforma del Testo Unico degli Enti Locali, all’art. 5, si prefigge l’obiettivo di rafforzare la revisione contabile negli Enti locali prevedendo, in base alla soglia demografica, l’ampliamento del numero degli enti per il quale l’organo di revisione deve essere previsto in forma collegiale. Con tale indicazione si intende, dunque, superare la precedente riforma del 2006 che per i Comuni fra i 5mila e 15mila abitanti ha previsto un solo revisore spesso in difficoltà a fronteggiare i numerosi adempimenti e i sempre più complessi aspetti della revisione degli Enti locali.
Dovranno essere rivisti, inoltre, i criteri per l’inserimento dei professionisti nell’elenco dei revisori dei conti prevedendo un rapporto di proporzionalità tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e popolazione di ciascun comune; la necessità, ai fini dell’iscrizione, di aver formulato apposita istanza e di possedere specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.
Dovrà anche essere eliminato il divieto di due o più incarichi da revisore nello stesso Ente; tale divieto rimarrà vigente solo per incarichi consecutivi.
La bozza di legge delega si pone, inoltre, l’obiettivo di dotare il sistema di revisione di adeguati strumenti contabili e di indicatori che consentano di monitorare con tempestività potenziali rischi per l’equilibrio dei contri in particolare per quanto attiene alla capacità di riscossione dell’Ente; alle potenziali e conseguenti tensioni di cassa e all’equilibrio di parte corrente.